Proseguono i lavori in Senato per la conversione del decreto Milleproroghe 2023 in legge. Tra i vari emendamenti presentati in materia di lavoro è da evidenziare la proroga del regime dello smart working emergenziale e del “diritto” al lavoro agile per genitori e lavoratori con figli minori di 14 anni. Non solo, alcuni cambiamenti importanti potrebbero esserci anche per i lavoratori interinali assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie di lavoro ma impiegati a tempo determinato presso aziende utilizzatrici.
La norma di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nella versione pre-pandemica prevedeva infatti un limite di utilizzo dei lavoratori somministrati a tempo determinato con un numero di lavoratori non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto.
Il comma 1 dell’articolo 31 è stato poi integrato con la possibilità, in via transitoria per l’utilizzatore di impiegare, per periodi superiori a 24 mesi, il medesimo lavoratore senza che ciò determini la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato.
Tale disposizione ha un’efficacia temporale limitata al 30 giugno 2024, limite che, se l’emendamento dovesse essere approvato, prevedrebbe la soppressione dello stesso. Una scelta che genera un clima di incertezza in quanto prevede la possibilità per “tali lavoratori di essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata”, riporta il Sole 24 Ore.
LE AGENZIE
L’obiettivo delle agenzie per il lavoro è quello in primo luogo di tutelare i lavoratori, la professionalità e le esperienze maturate nei contesti lavoratori. L’obiettivo è da sempre quello di facilitare l’assunzione con contratti vantaggiosi che siano essi diretti o in somministrazione.
COSA SI INTENDE PER LAVORO INTERINALE?
Il lavoro interinale si caratterizza per una struttura tripartita. Da un lato c’è infatti il soggetto in cerca di lavoro, dall’altro un’impresa che ha necessità di assumere e il terzo elemento è rappresentato dall’agenzia del lavoro(proprio come Method Job) che è l’organo di mediazione che mette in relazione domanda e offerta di lavoro.
Il contratto di somministrazione, che ha sostituito il vecchio contratto interinale, regola un particolare rapporto di lavoro che prevede:
- un’azienda fornitrice (agenzia interinale) registrata in un apposito albo, che fa il contratto interinale;
- il lavoratore;
- un’azienda utilizzatrice presso cui viene impiegato il lavoratore.
Il contratto vero e proprio il lavoratore lo stipula con l’agenzia del lavoro.
Il contratto di somministrazione può essere a tempo indeterminato o a tempo determinato. Nel caso di rapporto di lavoro in somministrazione a tempo indeterminato, l’azienda può usare la somministrazione a tempo determinato solo per un massimo del 20% del personale assunto alle sue dipendenze a tempo indeterminato e risultante al primo gennaio dell’anno corrente.
Ad oggi, nel caso di contratto a tempo determinato, il rapporto di lavoro non può durare più di 36 mesi. È possibile prorogare il contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato per un massimo di cinque volte, successivamente il contratto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.